Fonte normativa
Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.
 
Cos'è l'accesso civico?
E' il diritto di chiunque:

  • di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati (ACCESSO CIVICO SEMPLICE);
  • di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO).

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?
Se la richiesta riguarda informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

  • al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.)

Se la richiesta riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione:

  • all'Ufficio che detiene i documenti

 
Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice o generalizzato può essere presentata compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:

  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Terrassa Padovana - Via Roma n. 54” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l'istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito oppure altro ufficio abilitato a ricevere la documentazione es, ufficio protocollo, ufficio segreteria)

oppure

  1. Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto, o all'indirizzo mail protocollo@comune.terrassa.pd.it   oppure all'indirizzo di PEC dell'ente terrasapadovana.pd@cert.ip-veneto.net 

oppure

  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC agli indirizzi sopra descritti

Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell'Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell'Ufficio, la copia della carta di identità dell'istante.
 
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.
 
 
Presenza di controinteressati
Se l'istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest'ultimo si procede come segue:

  • comunicazione al controinteressato;
  • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
  • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
  • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
  • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
  • dell'esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato

 
Conclusione del procedimento
Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.
 
1.  Accoglimento

  • l'Ufficio competente trasmette, entro 10 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
  • se l'istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013, l'Ufficio competente provvede a pubblicarli sul sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione dei medesimi indicando il collegamento ipertestuale;

2.  Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato

  • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

 
3. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso

  • l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
  • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
    - dell'Amministrazione;
    - in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

 
Rimedi avverso l'accoglimento della richiesta in presenza dell'opposizione del controinteressato
Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:

  • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;
  • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
    - avverso la decisione dell'Amministrazione;
    - e in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

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