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Il Piano di Assetto del Territorio

La  L.R. n. 11/2004 detta le norme per il governo del territorio del Veneto  definendo le competenze di ciascun ente territoriale, stabilendo  criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione  per il raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge medesima,  riconoscendo in capo al Comune la responsabilità diretta nella gestione  del proprio territorio e coinvolgendo i cittadini nella formazione degli  strumenti di pianificazione.
Il  governo del territorio si attua attraverso la pianificazione  (urbanistica e territoriale) del Comune (della Provincia e della  Regione) che è articolata in disposizioni strutturali (contenute nel  Piano di Assetto del Territorio - P.A.T.) ed in disposizioni operative  (contenute nel Piano degli Interventi - P.I.). Il P.A.T. è lo strumento  di pianificazione delineante le scelte strategiche di assetto e di  sviluppo del governo del territorio comunale, individuando le specifiche  vocazioni, sulla base di previsioni decennali, fissando gli obiettivi e  le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni  ritenute ammissibili.
I  Comuni, le Province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui  alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., possono concludere - ai sensi dell'art. 6  - accordi con soggetti privati per l'assunzione nell'attività di  pianificazione, tra le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per  il governo del territorio comunale, di proposte di progetti ed  iniziative di rilevante interesse pubblico aventi per oggetto previsioni  del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale  ed urbanistica (nel rispetto della legislazione e della pianificazione  sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi); tali accordi  rappresentano lo strumento giuridico preordinato a garantire il  coordinamento delle azioni di più amministrazioni per la realizzazione  di un'opera pubblica o di un'opera privata di interesse pubblico. Detti  accordi sono formalmente recepiti con il provvedimento di adozione dello  strumento di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle  loro previsioni nel piano approvato.

         
Normativa di riferimento
  • Bollettino ufficiale della Regione Veneto n.91 del 19 settembre 2014.
  • Delibera di Giunta provinciale n. 142 del 4 settembre 2014.
  • Verbale protocollo n.73215 del 21 marzo 2014.
  • D.Lgs  n.33 art. 39 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina  riguardante  gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni da  parte delle pubbliche amministrazioni".
  • Deliberazione di consiglio comunale n. xxx del xxxxxx.
  • Deliberazione della Giunta comunale n. xxxx del xxxxxx di adozione del documento preliminare (pdf, 158 kb).
  • L.R. n.11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio".
  • L.  n. 241 del 7 agosto 1990, art.14 "Nuove norme in materia di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti   amministrativi"-

Il Piano Regolatore generale

Il  Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è lo strumento base per la gestione  del territorio. Sostanzialmente è uno strumento normativo che disciplina  l'intero territorio comunale e ne garantisce l'ordinato sviluppo e la  tutela secondo le norme nazionali vigenti e la volontà degli  amministratori locali.
Se  lo strumento del Piano Regolatore Generale venne previsto dalla Legge  n° 1150 del 1942 (che rimane tutt'oggi la legge fondamentale in materia  urbanistica), i tempi, i modi e i contenuti del PRG nel Veneto sono  stati regolati da una Legge Regionale, la n° 61 del 1985.
A  seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 23 aprile 2004, n.  11 denominata NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, e successive  modifiche, vi è l’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale di  procedere alla  redazione del P.A.T., Piano di Assetto del Territorio e,  successivamente, del P.I., Piano degli Interventi, che costituiscono i  due livelli di pianificazione del Piano Regolatore Comunale (P.R.C.);
Fino  all’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (PAT), il  Comune NON può adottare varianti allo strumento urbanistico vigente,  salvo quelle previste dall’art. 48 della citata LR 11/2004;
La  redazione di questi nuovi strumenti urbanistici per il governo del  nostro territorio avverrà, a norma di legge, anche attraverso la  partecipazione/concertazione della cittadinanza.
Per  quanto sopra le richieste di “Variante al PRG” dovranno essere  presentate obbligatoriamente sul modello allegato e saranno prese in  esame al momento della redazione del PAT, il cui iter è cominciato  recentemente.
Da cosa è composto il PRG e le sue Varianti?
Secondo la LR 61 del 1985 (Art. 10) il PRG è composto da:
Elaborati  di progetto, ossia tavole cartografiche dell'intero territorio comunale  in scala 1:5000 e per alcune zone significative in scala 1:2000,  recanti le prescrizioni, i vincoli, le zonizzazioni,e tutte le  previsioni di piano. Gli elaborati di progetto sono di solito  accompagnati da una relazione tecnica che indica la "filosofia" e gli  intenti del PRG;
Le  Norme Tecniche di Attuazione (NTA) - vedi allegato a fine pagina - ,  ossia le norme che stabiliscono con precisione i singoli interventi  ammessi all'interno delle aree individuate negli elaborati grafici,  indicando cosa è o non è ammesso compiere all'interno di una data zona e  con quali criteri;
Il  Regolamento Edilizio (RE), recante, in base alla legge 1150 del 1942,  tutte le indicazioni per l'attività edilizia e architettonica  all'interno del territorio comunale;
Repertorio  Normativo, ossia le indicazioni puntuali, zona per zona, degli indici  urbanistici. Nei piani di nuova generazione normalmente vengono indicate  all'interno delle NTA.

“VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI”
Con  l’approvazione della Legge Regionale n.4 del 16 marzo 2015 è possibile  richiedere, per gli aventi titolo, il cambio di destinazione urbanistica  di aree edificabili in aree non edificabili.
A seguito dell'avviso pubblicato dal Comune entro i termini della legge Regionale 4/2015, potrà essere presentata la richiesta, sottoscritta da parte dei proprietari e/o tutti i comproprietari e/o aventi titolo, con le seguenti modalità:
- deposito cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Terrassa Padovana, presso la sede comunale;
- servizio postale (Comune di Terrassa Padovana, Via Roma 54 - 35020 Terrassa Padovana (PD);
- posta elettronica certificata. (P.E.C.: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net).

Normativa di riferimento:
L.R.n.4  del 16 marzo 2015, art. 7 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni  in materia di governo del territorio e di aree naturali protette  regionali".
Comune di Terrassa Padovana (PD)
Via Roma n. 54 - 35020
Codice Fiscale: 80026820284
Partita IVA: 01632630289
IBAN IT30K0103062542000000431127
Centralino Unico: +39 049 9500464
Codice Univoco Fatturazione elettronica: UF36S5
PEC: terrassapadovana.pd@cert.ip-veneto.net
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